(Convenzione - art. 37)
                             Articolo 37 
          Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio 
    1. I funzionari consolari devono avere la facolta' di  comunicare
con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso  di  loro.  I
cittadini dello  Stato  d'invio  devono  avere  analoga  facolta'  di
comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro. 
    2. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere  informato
dalle Autorita'  dello  Stato  di  residenza  di  ogni  provvedimento
restrittivo della liberta' adottato nei confronti  di  uno  dei  suoi
cittadini,  nonche'  della  qualificazione  dei  fatti  che   l'hanno
motivato, entro un termine massimo di sei giorni a partire dal giorno
in cui  detto  cittadino  e'  stato  arrestato,  posto  in  stato  di
detenzione o privato della propria liberta' sotto qualsiasi forma. 
    Le autorita' dello Stato di residenza dovranno trasmettere  senza
indugio ogni comunicazione indirizzata  all'Ufficio  consolare  dalla
persona arrestata, posta in stato di detenzione preventiva o  privata
della propria liberta' sotto  qualsiasi  forma.  Le  Autorita'  dello
Stato di residenza devono informare l'interessato dei  suoi  diritti,
ai sensi del presente paragrafo. 
    3. I funzionari consolari possono  recarsi  presso  un  cittadino
dello Stato  d'invio  imprigionato,  posto  in  stato  di  detenzione
preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di detenzione, e, salvo
rifiuto personale da parte di quest'ultimo, possono  intrattenersi  e
corrispondere con lui. Nel termine massimo di 10 giorni a partire dal
giorno in cui  il  cittadino  e'  stato  arrestato,  posto  in  stato
detentivo o privato della propria liberta sotto qualsiasi  forma,  il
diritto a visitare ed a  comunicare  con  ii  cittadino  dello  Stato
d'invio e' accordato ai funzionari consolari. 
    4. I diritti previsti al paragrafo 2 del presente articolo devono
essere esercitati conformemente alle leggi ed  ai  regolamenti  dello
Stato di residenza, restando  inteso  tuttavia  che  queste  leggi  e
regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini  per  i
quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo. 
    5. Le autorita' competenti dello Stato di  residenza  faranno  in
modo, se del caso e nella misura  del  possibile,  di  facilitare  la
comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini  dello  Stato
d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, ed in
caso  di  catastrofe  o  altro  sinistro  grave,  di  aiutare   detti
funzionari ad adottare le necessarie misure di assistenza.