Articolo 38 Decesso, tutela e misure conservative 1. Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorita' competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare. 2. a) Qualora l'Ufficio consolare informato del decesso di un proprio cittadino lo richieda, le Autorita' competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni ohe saranno in grado di raccogliere per potere predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione. b) L'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' chiedere all'Autorita' competente dello Stato di residenza di adottare senza indugio le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza. c) Il funzionario consolare puo' prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un proprio delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso b). 3. Se devono essere adottate misure conservative e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sara' invitato dalle Autorita' dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonche' alla compilazione dell'inventario. 4. Se, dopo il completamento delle formalita' relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che: a) sia giustificata la qualita' di erede, avente causa o legatario; b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, l'affidamento dei beni successori o dei proventi della loro vendita; c) tutti i debiti ereditari dichiarati entro il termine previsto dalla legislazione dello Stato di residenza siano stati pagati o garantiti; d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti. 5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius che non siano reclamati da un erede presente, devono essere consegnati senza alcuna altra formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio e per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorita' amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovra' consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorita' dello Stato di residenza designate per assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovra' attenersi alla legislazione dello Stato di residenza in materia.