(Convenzione - art. 38)
                             Articolo 38 
                Decesso, tutela e misure conservative 
    1. Nel caso di decesso di un cittadino dello  Stato  d'invio  nel
territorio dello Stato di residenza, l'Autorita' competente di questo
Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare. 
    2. a) Qualora l'Ufficio consolare informato  del  decesso  di  un
proprio cittadino lo richieda, le Autorita' competenti dello Stato di
residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni ohe saranno in
grado di raccogliere per potere  predisporre  l'inventario  dei  beni
successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione. 
    b)  L'Ufficio  consolare  dello  Stato  d'invio   puo'   chiedere
all'Autorita' competente dello Stato di residenza di  adottare  senza
indugio le misure necessarie per la salvaguardia e  l'amministrazione
dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza. 
    c)  Il   funzionario   consolare   puo'   prestare   la   propria
collaborazione, direttamente  o  tramite  un  proprio  delegato,  per
l'esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso b). 
    3. Se devono  essere  adottate  misure  conservative  e  non  sia
presente  o  non  sia  rappresentato  alcun  erede,  un   funzionario
consolare dello Stato d'invio sara' invitato  dalle  Autorita'  dello
Stato di residenza ad  assistere  eventualmente  alle  operazioni  di
apposizione  e  rimozione  dei  sigilli  nonche'  alla   compilazione
dell'inventario. 
    4. Se, dopo  il  completamento  delle  formalita'  relative  alla
successione sul territorio dello Stato di residenza,  i  beni  mobili
della successione o il  provento  della  vendita  di  beni  mobili  o
immobili spettano ad un erede, avente causa  o  legatario,  cittadino
dello Stato d'invio che non risieda nel  territorio  dello  Stato  di
residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti  o  il
provento della loro vendita  vengono  rimessi  all'Ufficio  consolare
dello Stato d'invio a condizione che: 
    a)  sia  giustificata  la  qualita'  di  erede,  avente  causa  o
legatario; 
    b) gli  organi  competenti  abbiano  autorizzato,  se  del  caso,
l'affidamento dei beni successori o dei proventi della loro vendita; 
    c) tutti i debiti ereditari dichiarati entro il termine  previsto
dalla legislazione dello Stato di  residenza  siano  stati  pagati  o
garantiti; 
    d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.
    5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che  si
    trovi temporaneamente sul territorio dello  Stato  di  residenza,
    gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de  cuius
    che non siano reclamati  da  un  erede  presente,  devono  essere
    consegnati senza alcuna altra  formalita'  all'Ufficio  consolare
    dello Stato d'invio a titolo provvisorio  e  per  assicurarne  la
    custodia,   fatta   riserva   del   diritto    delle    Autorita'
    amministrative  o  giudiziarie  dello  Stato  di   residenza   di
    sequestrarli nell'interesse della giustizia. 
    Il funzionario consolare dovra' consegnare gli effetti  personali
e le somme di denaro suddette alle Autorita' dello Stato di residenza
designate per assicurarne l'amministrazione e  la  liquidazione.  Per
l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento  di  somme
di denaro dovra' attenersi alla legislazione dello Stato di residenza
in materia.