Articolo 39 Assistenza alle navi Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante e i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione e situato il porto; questo e' abilitato a svolgere in piena liberta' le funzioni previste all'articolo 36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio di tali funzioni, il Capo dell'Ufficio consolar, accompagnato se lo desidera da uno o piu' membri del personale consolare , puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. Il comandante e i membri dell'equipaggio possono altresi', per gli stessi fini, recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave,ed a tal fine verra' concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Se tali autorita' vi si oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilita' materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'Ufficio consolare competente. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' domandare l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste al presente articolo; tali Autorita' forniscono questa assistenza a meno che non abbiano valide ragioni di rifiutarla in un caso particolare.