(Convenzione - art. 39)
                             Articolo 39 
                        Assistenza alle navi 
    Quando una nave dello Stato d'invio si trova in  un  porto  dello
Stato di residenza, il comandante e  i  membri  dell'equipaggio  sono
autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui
circoscrizione e situato il porto; questo e' abilitato a svolgere  in
piena liberta' le funzioni  previste  all'articolo  36  senza  alcuna
ingerenza da parte delle Autorita'  dello  Stato  di  residenza.  Per
l'esercizio  di  tali  funzioni,  il  Capo   dell'Ufficio   consolar,
accompagnato se lo desidera  da  uno  o  piu'  membri  del  personale
consolare , puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e'  stata
ammessa alla libera pratica. 
    Il comandante e i membri dell'equipaggio  possono  altresi',  per
gli  stessi  fini,   recarsi   nell'Ufficio   consolare   nella   cui
circoscrizione si trova la nave,ed a tal fine verra'  concesso  loro,
se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorita' dello Stato di
residenza. Se tali autorita' vi si oppongono per il  motivo  che  gli
interessati si trovano nell'impossibilita' materiale  di  raggiungere
la nave prima della sua partenza, esse  ne  informano  immediatamente
l'Ufficio consolare competente. 
    Il Capo dell'Ufficio consolare puo' domandare l'assistenza  delle
Autorita' dello  Stato  di  residenza  per  ogni  questione  relativa
all'esercizio delle funzioni  previste  al  presente  articolo;  tali
Autorita' forniscono questa assistenza a meno che non abbiano  valide
ragioni di rifiutarla in un caso particolare.