(Convenzione - art. 40)
                             Articolo 40 
Diritti   del   funzionario   consolare   relativi   alla   nave   ed
                           all'equipaggio 
    I funzionari consolari possono: 
    1.  Ricevere  ogni  dichiarazione  e  redigere   ogni   documento
prescritto dalla legislazione dello Stato d'invio, concernenti: 
    a) l'immatricolazione di una nave nello  Stato  d'invio,  qualora
tale nave non sia stata ne' costruita ne' immatricolata  nello  Stato
di residenza, ed in caso contrario dietro  autorizzazione  rilasciata
da quest'ultimo Stato; 
    b) la radiazione dell'immatricolazione di una  nave  dello  Stato
d'invio; 
    c) il rilascio dei titoli di navigazione delle  navi  da  diporto
dello Stato d'invio; 
    d) ogni passaggio di proprieta' di una nave di detto Stato; 
    e) ogni iscrizione di ipoteca o altro onere gravante su una  nave
di detto Stato. 
    2. Interrogare il capitano  ed  i  membri  dell'equipaggio  della
nave;  controllare  i  documenti  di  bordo;  ricevere  dichiarazioni
relative al  suo  itinerario  ed  alla  sua  destinazione;  in  linea
generale, agevolare il suo arrivo e la sua partenza. 
    3. Accompagnare il capitano o i membri  dell'equipaggio  dinnanzi
alle Autorita' dello Stato di residenza e prestar loro assistenza, ed
anche, se del caso, farli assistere in giudizio. 
    4. Risolvere controversie di ogni natura tra il  comandante,  gli
ufficiali  ed  i  membri  dell'equipaggio,   particolarmente   quelle
relative al salario ed  all'esecuzione  del  contratto  di  ingaggio,
fatti salvi i casi in cui le autorita'  giudiziarie  dello  Stato  di
residenza   si   dichiarassero   competenti   in   attuazione   delle
disposizioni dell'articolo 42 della presente Convenzione. 
    Con  la  stessa  riserva,  possono  esercitare  i   poteri   loro
attribuiti dallo Stato d'invio per  quanto  riguarda  l'arruolamento,
l'imbarco, il licenziamento e lo sbarco dei marittimi, del capitano o
dei membri dell'equipaggio, ed adottare i provvedimenti necessari  al
mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave. 
    5.  Adottare  provvedimenti  per  garantire  il  rispetto   della
legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione. 
    6. Procedere, se del caso, al rimpatrio o al ricovero ospedaliero
del comandante o dei membri dell'equipaggio della nave. 
    7. Compiere gli atti d'inventario e  tutte  le  altre  operazioni
necessarie per la conservazione dei  beni  ed  oggetti  di  qualsiasi
natura  lasciati  da  cittadini  dello  Stato  d'invio,  marittimi  e
passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello  Stato  d'invio  prima
del suo arrivo nel porto.