Articolo 40 Diritti del funzionario consolare relativi alla nave ed all'equipaggio I funzionari consolari possono: 1. Ricevere ogni dichiarazione e redigere ogni documento prescritto dalla legislazione dello Stato d'invio, concernenti: a) l'immatricolazione di una nave nello Stato d'invio, qualora tale nave non sia stata ne' costruita ne' immatricolata nello Stato di residenza, ed in caso contrario dietro autorizzazione rilasciata da quest'ultimo Stato; b) la radiazione dell'immatricolazione di una nave dello Stato d'invio; c) il rilascio dei titoli di navigazione delle navi da diporto dello Stato d'invio; d) ogni passaggio di proprieta' di una nave di detto Stato; e) ogni iscrizione di ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato. 2. Interrogare il capitano ed i membri dell'equipaggio della nave; controllare i documenti di bordo; ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione; in linea generale, agevolare il suo arrivo e la sua partenza. 3. Accompagnare il capitano o i membri dell'equipaggio dinnanzi alle Autorita' dello Stato di residenza e prestar loro assistenza, ed anche, se del caso, farli assistere in giudizio. 4. Risolvere controversie di ogni natura tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, particolarmente quelle relative al salario ed all'esecuzione del contratto di ingaggio, fatti salvi i casi in cui le autorita' giudiziarie dello Stato di residenza si dichiarassero competenti in attuazione delle disposizioni dell'articolo 42 della presente Convenzione. Con la stessa riserva, possono esercitare i poteri loro attribuiti dallo Stato d'invio per quanto riguarda l'arruolamento, l'imbarco, il licenziamento e lo sbarco dei marittimi, del capitano o dei membri dell'equipaggio, ed adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave. 5. Adottare provvedimenti per garantire il rispetto della legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione. 6. Procedere, se del caso, al rimpatrio o al ricovero ospedaliero del comandante o dei membri dell'equipaggio della nave. 7. Compiere gli atti d'inventario e tutte le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi e passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.