(Convenzione - art. 41)
                             Articolo 41 
                Competenza delle Autorita giudiziarie 
    Fatte salve le disposizioni di  ogni  accordo  marittimo  tra  la
Repubblica di  Mauritius  e  la  Repubblica  Italiana,  le  autorita'
giudiziarie dello  Stato  di  residenza  non  possono  esercitare  la
propria giurisdizione sia a terra, sia a  bordo  di  una  nave  dello
Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di: 
    a) reati commessi da o ai danni di un cittadino  dello  Stato  di
residenza, oppure da o ai danni  di  ogni  persona  che  non  sia  il
comandante o un membro dell'equipaggio; 
    b) reati che compromettono la tranquillita' o  la  sicurezza  del
porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato  di  residenza
in  materia  di  sicurezza  dello   Stato,   di   sanita'   pubblica,
d'immigrazione, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o
di inquinamento delle acque; 
    c) reati punibili, ai sensi della  legislazione  dello  Stato  di
residenza, con una pena restrittiva  della  liberta'  la  cui  durata
minima e' di cinque anni. Negli  altri  casi  le  Autorita'  suddette
possono  intervenire  solo  su  richiesta  o  con  il  consenso   del
funzionario consolare; 
    d) reati in materia di traffico illecito di armi, di stupefacenti
e di sostanze psicotrope.