(Convenzione - art. 42)
                             Articolo 42 
                  Giurisdizione a bordo della nave 
    1. Le autorita' dello Stato di residenza non possono  intervenire
in alcuna materia che interessa la direzione interna  della  nave  se
non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o
in caso di  impedimento  di  quest'ultimo,  su  richiesta  o  con  il
consenso del comandante.