(Convenzione - art. 43)
                             Articolo 43 
                    Avaria o naufragio della nave 
    1.  Se  una  nave  dello  Stato  d'invio  subisce  un'avaria,  fa
naufragio o si arena  sul  litorale  dello  Stato  di  residenza,  le
Autorita' competenti di detto Stato devono informare al  piu'  presto
l'Ufficio  consolare  nella  cui  circoscrizione   il   naufragio   o
l'arenamento ha avuto luogo. 
    Le Autorita' dello Stato di residenza  sono  tenute  ad  adottare
tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio della nave,  delle
persone, del carico e degli aitri beni a  bordo,  per  la  protezione
della vita delle  persone  a  bordo,  e  per  prevenire  o  reprimere
eventuali saccheggi o disordini sulla nave. 
    Se la nave fa naufragio o si arena in un porto o  costituisce  un
pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello  Stato  di
residenza, le autorita' competenti  possono  altresi'  adottare  ogni
provvedimento necessario per evitare i danni suscettibili  di  essere
causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi. 
    Il Capo dell'Ufficio consolare e'  autorizzato  ad  adottare,  in
qualita'  di  rappresentante  dell'armatore,  le   disposizioni   che
quest'ultimo avrebbe potuto prerdere se  fosse  stato  presente  agli
stessi fini, riguardo alla sorte della nave secondo  le  disposizioni
della legislazione territoriale. Egli e'  dispensato  dal  fare  cio'
solo  se  il  comandante  e'  munito  di  poteri  speciali  da  parte
dell'armatore che lo abilitano a tal fine, oppure se gli interessati,
proprietari della nave e del carico, armatori,  assicuratori  o  loro
corrispondenti, trovandosi sul posto muniti dei  poteri  atti  a  far
valere la rappresentanza di  tutti  gli  interessi  senza  eccezione,
saldano le spese gia' sostenute e forniscono una cauzione per  quelle
ancora da pagare. 
    Nessun  diritto  e  tassa  sull'importazione  delle   merci   nel
territorio sono riscosse dalle Autorita'  dello  Stato  di  residenza
sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o arenata  o  facenti
parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per
l'uso ed il consumo nel territorio. 
    2.  Le  Autorita'  dello  stato  di  residenza,  a  meno  che  il
Comandante o il  Capo  dell'ufficio  consolare  lo  richiedano  o  vi
consentano, non possono intervenire su qualsiasi questione avvenuta a
bordo,  salvo  che  per  il  mantenimento   della   tranquillita'   e
dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanita' o della sicurezza
pubblica, a terra o nel porto, o per reprimere  i  disordini  in  cui
siano coinvolte persone estranee all'equipaggio. 
    3. Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'articolo 41, le
Autorita'  dello  Stato  di   residenza   procedono   all'arresto   o
all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al  sequestro
della nave o di tutto o parte del carico, o ad un'inchiesta ufficiale
a bordo, dette Autorita' dovranno avvisare il  funzionario  consolare
competente  affinche  questi  possa  assistere  alle   visite,   alle
investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro
ufficiale che agisca per suo  conto,  hanno  inoltre  il  diritto  di
avvisare il funzionario consolare,  in  modo  da  permettere  a  tale
funzionario o al suo rappresentante di  assistere  a  queste  visite,
investigazioni, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare  non
e presente o non e rappresentato, egli deve ricevere dalle  Autorita'
dello  Stato  di  residenza  tutte  le  informazioni  sui  fatti   in
questione. Tuttavia, in caso di delitto o di flagranza di  reato,  le
Autorita'  dello  Stato  di  residenza  informeranno  il  funzionario
consolare  dei  provvedimenti  d'urgenza  che  hanno  dovuto   essere
adottati. 
    4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne'
alle  ispezioni  ordinarie  riguardanti  la   dogana,   la   sanita',
l'ammissione  degli  stranieri  ed  il  controllo   dei   certificati
internazionali di sicurezza, ne' al sequestro della  nave  o  di  una
parte del carico in virtu' di procedure civili o commerciali dinnanzi
alle giurisdizioni dello Stato di residenza. 
    Nessun diritto e tassa diversi da quelli previsti  nel  capoverso
precedente sono riscossi dalle Autorita' dello Stato di residenza per
quanto concerne la nave naufragata o arenata o il suo  carico,  oltre
ai diritti ed  alle  tasse  di  natura  e  di  importo  analoghi  che
sarebbero stati riscossi in circostanze  analoghe  sulle  navi  dello
Stato di residenza. 
    2. Quando una nave battente  bandiera  diversa  da  quella  dello
Stato di residenza fa naufragio, e gli oggetti  che  fanno  parte  di
questa nave o del suo carico sono rinvenuti sul litorale dello  Stato
di residenza o in prossimita' di esso o  vengono  trasportati  in  un
porto di detto  Stato,  il  Capo  dell'Ufficio  consolare  nella  cui
circoscrizione  questi  oggetti  sono  rinvenuti  o  trasportati,   !
autorizzato  ad  adottare,  in   qualita'   di   rappresentante   del
proprietario  di  questi  oggetti,  le  disposizioni  relative   alla
conservazione  ed  alla  destinazione  di  questi  oggetti   che   il
proprietario stesso  avrebbe  potuto  prendere  in  conformita'  alla
legislazione dello Stato di residenza, alle seguenti condizioni: 
    a) che gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato d'invio
o appartengano a cittadini di detto Stato; 
    b)  che  il  proprietario   degli   oggetti,   il   suo   agente,
l'assicuratore o il comandante, benche' autorizzati  dalla  legge  di
bandiera non siano in grado di adottare queste disposizioni.