Articolo 43 Avaria o naufragio della nave 1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, fa naufragio o si arena sul litorale dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al piu' presto l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione il naufragio o l'arenamento ha avuto luogo. Le Autorita' dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli aitri beni a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per prevenire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Se la nave fa naufragio o si arena in un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorita' competenti possono altresi' adottare ogni provvedimento necessario per evitare i danni suscettibili di essere causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi. Il Capo dell'Ufficio consolare e' autorizzato ad adottare, in qualita' di rappresentante dell'armatore, le disposizioni che quest'ultimo avrebbe potuto prerdere se fosse stato presente agli stessi fini, riguardo alla sorte della nave secondo le disposizioni della legislazione territoriale. Egli e' dispensato dal fare cio' solo se il comandante e' munito di poteri speciali da parte dell'armatore che lo abilitano a tal fine, oppure se gli interessati, proprietari della nave e del carico, armatori, assicuratori o loro corrispondenti, trovandosi sul posto muniti dei poteri atti a far valere la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, saldano le spese gia' sostenute e forniscono una cauzione per quelle ancora da pagare. Nessun diritto e tassa sull'importazione delle merci nel territorio sono riscosse dalle Autorita' dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o arenata o facenti parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per l'uso ed il consumo nel territorio. 2. Le Autorita' dello stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi questione avvenuta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica, a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio. 3. Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'articolo 41, le Autorita' dello Stato di residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al sequestro della nave o di tutto o parte del carico, o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorita' dovranno avvisare il funzionario consolare competente affinche questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisca per suo conto, hanno inoltre il diritto di avvisare il funzionario consolare, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, investigazioni, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non e presente o non e rappresentato, egli deve ricevere dalle Autorita' dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Tuttavia, in caso di delitto o di flagranza di reato, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne' alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita', l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, ne' al sequestro della nave o di una parte del carico in virtu' di procedure civili o commerciali dinnanzi alle giurisdizioni dello Stato di residenza. Nessun diritto e tassa diversi da quelli previsti nel capoverso precedente sono riscossi dalle Autorita' dello Stato di residenza per quanto concerne la nave naufragata o arenata o il suo carico, oltre ai diritti ed alle tasse di natura e di importo analoghi che sarebbero stati riscossi in circostanze analoghe sulle navi dello Stato di residenza. 2. Quando una nave battente bandiera diversa da quella dello Stato di residenza fa naufragio, e gli oggetti che fanno parte di questa nave o del suo carico sono rinvenuti sul litorale dello Stato di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato, il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione questi oggetti sono rinvenuti o trasportati, ! autorizzato ad adottare, in qualita' di rappresentante del proprietario di questi oggetti, le disposizioni relative alla conservazione ed alla destinazione di questi oggetti che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere in conformita' alla legislazione dello Stato di residenza, alle seguenti condizioni: a) che gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato d'invio o appartengano a cittadini di detto Stato; b) che il proprietario degli oggetti, il suo agente, l'assicuratore o il comandante, benche' autorizzati dalla legge di bandiera non siano in grado di adottare queste disposizioni.