(Convenzione - art. 45)
                             Articolo 45 
                             Aeromobili 
    1.  I  funzionari  consolari  possono  esercitare  i  diritti  di
controllo e d'ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti  dello
Stato d'invio sugli aeromobili immatricolati in questo Stato, nonche 
sui loro equipaggi. Possono altresi' prestar loro assistenza. 
    2. Se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce  un
incidente sul territorio  dello  Stato  di  residenza,  le  Autorita'
competenti di questo Stato ne  informano,  senza  indugio,  l'Ufficio
consolare piu' vicino al luogo dove l'incidente si e' verificato.