Articolo 46 Disposizioni generali relative alle agevolazioni privilegi ed immunita 1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunita' di questi Uffici consolari sono regolati dagli articoli 47, 48, 49, 50. 2. Gli articoli 26, 27, 28/3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed immunita' di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli 51, 52, 53, 54, 55. 3. I privilegi ed immunita' di cui nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato in Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari onorari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso solo con riserva del consenso dei due Stati di residenza.