(Convenzione - art. 46)
                             Articolo 46 
Disposizioni  generali  relative  alle  agevolazioni   privilegi   ed
                              immunita 
    1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20,  21,  37,  38  della  presente
Convenzione  si  applicano  agli  Uffici  consolari  diretti  da   un
funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, privilegi ed
immunita' di questi Uffici consolari sono regolati dagli articoli 47,
48, 49, 50. 
    2. Gli articoli 26, 27,  28/3,  29,  30  e  33  si  applicano  ai
funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni,  privilegi  ed
immunita' di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli
51, 52, 53, 54, 55. 
    3. I privilegi ed immunita' di cui nella presente Convenzione non
sono concessi ai membri della famiglia di  un  funzionario  consolare
onorario o di  un  impiegato  in  Ufficio  consolare  diretto  da  un
funzionario consolare onorario. 
    4. Lo scambio di  valigie  consolari  tra  due  Uffici  consolari
onorari situati in paesi diversi e diretti  da  funzionari  consolari
onorari e' ammesso solo con riserva del consenso  dei  due  Stati  di
residenza.