Articolo 47 Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti appropriati per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretti da un funzionario consolare onorario, da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.