(Convenzione - art. 47)
                             Articolo 47 
                   Protezione dei locali consolari 
    Lo Stato di residenza  adotta  i  provvedimenti  appropriati  per
proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretti  da  un
funzionario consolare onorario, da intrusioni o danneggiamenti e  per
prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia  turbata  o
che la sua dignita' sia sminuita.