(Convenzione - art. 48)
                             Articolo 48 
               Esenzione fiscale dei locali consolari 
    1. I locali consolari di  un  Ufficio  consolare  diretto  da  un
funzionario  consolare  onorario,  di  cui  lo   Stato   d'invio   e'
proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta  e  tassa  di
qualsivoglia natura, nazionale, regionale o comunale, a patto che non
si tratti di tasse percepite in corrispettivo di servizi  particolari
resi. 
    2. L'esenzione  fiscale  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo le leggi
ed i regolamenti dello Stato di residenza, essi sono a  carico  della
persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.