(Convenzione - art. 49)
                             Articolo 49 
       Inviolabilita' decli Archivi e dei documenti consolari 
    Gli Archivi ed i documenti  consolari  di  un  Ufficio  consolare
diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni
tempo ed in qualunque luogo essi si trovino, a condizione  che  siano
separati dalle altre  carte  e  documenti  ed  in  particolare  dalla
corrispondenza privata del Capo dell'Ufficio consolare e di ogni  suo
collaboratore, nonche' da beni, libri o documenti attinenti alla loro
professione o al loro commercio.