Articolo 49 Inviolabilita' decli Archivi e dei documenti consolari Gli Archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo ed in qualunque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti ed in particolare dalla corrispondenza privata del Capo dell'Ufficio consolare e di ogni suo collaboratore, nonche' da beni, libri o documenti attinenti alla loro professione o al loro commercio.