(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
          Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare 
    1. Lo Stato di residenza  deve  essere  notificato,  per  le  vie
diplomatiche, della destinazione di ogni  impiegato  consolare  o  di
ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare. 
    2. Lo Stato di  residenza  puo',  al  momento  della  notifica  o
successivamente, rifiutare o cessare di riconoscere ogni  persona  in
qualita'  di  impiegato  consolare  o  di  membro  del  personale  di
servizio. In tal caso, lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama
la persona in questione o pone fine alle sue funzioni consolari.