(Convenzione - art. 50)
                             Articolo 50 
                         Esenzione doganale 
    In base alle disposizioni legislative e  regolamentari  che  puo'
adottare, lo Stato di residenza autorizza  l'importazione  e  concede
l'esenzione da  dazi  doganali,  tasse  ed  altri  diritti  connessi,
diversi dalle spese di deposito,di  trasporto  e  spese  attinenti  a
servizi analoghi, per i seguenti  oggetti,  a  condizione  che  siano
destinati esclusivamente all'uso ufficiale di  un  Ufficio  consolare
diretto da  un  funzionario  consolare  onorario:  stemmi,  bandiere,
insegne  sigilli  e  timbri,  libri,  stampe  ufficiali,  arredi  per
ufficio, materiale e forniture d'ufficio ed oggetti analoghi  forniti
all'Ufficio consolare dallo Stato d'invio o dietro sua richiesta.