(Convenzione - art. 51)
                             Articolo 51 
                          Procedura penale 
    Se un procedimento penale  e'  intentato  contro  un  funzionario
consolare onorario, quest'ultimo e' tenuto a presentarsi davanti alle
Autorita' competenti. Tuttavia, la procedura deve essere svolta con i
riguardi dovuti al funzionario consolare onorario per via  della  sua
posizione ufficiale , salvo il caso in cui l'interessato sia in stato
di arresto o di detenzione, in modo da frapporre  i  minori  ostacoli
all'esercizio delle funzioni consolari. Qualora si riveli  necessario
porre un funzionario consolare onorario in detenzione preventiva,  il
procedimento intentato contro di lui deve essere  iniziato  nei  piu'
brevi termini.