(Convenzione - art. 53)
                             Articolo 53 
     Esenzione dall'immatricolazione o dal permesso di soggiorno 
    I funzionari  consolari  onorari,  ad  eccezione  di  quelli  che
esercitano nello Stato  di  residenza  un'attivita'  professionale  o
commerciale a loro beneficio personale, sono esenti da  ogni  obbligo
previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di  residenza,  in
materia  di  immatricolazione  degli  stranieri  o  di  permessi   di
soggiorno.