Articolo 53 Esenzione dall'immatricolazione o dal permesso di soggiorno I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attivita' professionale o commerciale a loro beneficio personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, in materia di immatricolazione degli stranieri o di permessi di soggiorno.