(Convenzione - art. 55)
                             Articolo 55 
                 Esenzione da prestazioni personali 
    Lo Stato di residenza deve esentare  i  funzionari  consolari  da
ogni prestazione di natura  personale  e  da  qualsiasi  servizio  di
interesse pubblico, di qualsiasi natura, nonche'  da  oneri  militari
come requisizioni, contributi e acquartieramenti militari.