(Convenzione - art. 57)
                             Articolo 57 
    1. A meno che agevolazioni, privilegi ed immunita'  supplementari
non siano state concesse  dallo  Stato  di  residenza,  i  funzionari
consolari che sono cittadini dello Stato di  residenza,  o  residenti
dello Stato di residenza, beneficiano unicamenta dell'immunita' dalla
giurisdizione e dell'inviolabilita' personale per gli atti  ufficiali
compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e dei privilegio previsto
al  paragrafo  3  dell'articolo  28.  Per  quanto   riguarda   questi
funzionari consolari, lo Stato di residenza e' vincolato dall'obbligo
previsto all'articolo 26. 
    Se un procedimerto penale e' intentato contro un tale funzionario
consolare, la procedura deve svolgersi, salvo che  l'interessato  sia
in stato di arresto o di detenzione, in modo da  frapporre  i  minori
ostacoli possibili all'esercizio delle funzioni consolari. 
    2. Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono  cittadini  o
residenti permanenti dello Stato di residenza ed i membri della  loro
famiglia, nonche i.membri della famiglia dei funzionari consolari. di
cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo,   beneficiano   delle
agevolazioni, privilegi ed immunita' solo nella misura  in  cui  sono
loro riconosciuti dallo Stato di  residenza.  Anche  i  membri  della
famiglia  di  un  membro  dell'Ufficio  consolare  ed  i  membri  del
personale privato che sono  essi  stessi  cittadini  dello  Stato  di
residenza, o che risiedono stabilmente in questo  Stato,  beneficiano
di queste agevolazioni; privilegi ed immunita' solo nella  misura  in
cui vi sono autorizzati da quest'ultimo Stato. Tuttavia lo  Stato  di
residenza e' tenuto ad esercitare  la  sua  giurisdizione  su  queste
persone in maniera  da  non  intralciare  eccessivamente  l'esercizio
delle funzioni dell'Ufficio consolare.