(Convenzione - art. 59)
                             Articolo 59 
Esercizio delle funzioni consolari che non sono menzionate in  questa
                             Convenzione 
    Oltre alle  funzioni  enumerate  nella  presente  Convenzione,  i
funzionari  consolari  sono  autorizzati  ad  esercitare  ogni  altra
funzione  consolare  riconosciuta  dallo  Stato  di  residenza   come
compatibile con la loro qualita'.