Articolo 6 Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano altresi', nella misura in cui il contesto lo consente, all'esercizio delle funzioni consolari da parte di una missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica preposti alla sezione consolare o diversamente incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorita' designata da detto Ministero. 3. Nell'esercizio delle funzioni consolari, la missione diplomatica puo' rivolgersi: a) alle autorita' locali della circoscrizione consolare; b) alle autorita' centrali dello stato di residenza se le leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia lo consentono. 4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica i privilegi e le immunita' di cui godono nella loro qualita' di membri del personale diplomatico di detta missione.