(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica 
    1.  Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  si  applicano
altresi', nella misura in cui il contesto lo consente,  all'esercizio
delle funzioni consolari da parte di una missione diplomatica. 
    2. I nomi dei membri della  missione  diplomatica  preposti  alla
sezione consolare  o  diversamente  incaricati  dell'esercizio  delle
funzioni consolari della missione sono notificati al Ministero  degli
Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorita'  designata  da
detto Ministero. 
    3.  Nell'esercizio  delle   funzioni   consolari,   la   missione
diplomatica puo' rivolgersi: 
    a) alle autorita' locali della circoscrizione consolare; 
    b) alle autorita' centrali dello stato di residenza se le  leggi,
regolamenti  ed  usi  dello  Stato  di  residenza   o   gli   accordi
internazionali in materia lo consentono. 
    4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri  di  una
missione diplomatica di cui al paragrafo 1 del presente articolo  non
pregiudica i privilegi e  le  immunita'  di  cui  godono  nella  loro
qualita' di membri del personale diplomatico di detta missione.