(Convenzione - art. 60)
                             Articolo 60 
   Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo 
    Dietro notifica appropriata allo Stato di residenza ed a meno che
quest'ultimo non vi si opponga,  un  Ufficio  consolare  dello  Stato
d'invio puo' esercitare funzioni consolari nello Stato  di  residenza
per conto di uno Stato terzo.