Articolo 61 Comunicazione con le Autorita dello Stato di residenza Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle Autorita locali competenti della loro circoscrizione consolare; b) alle Autorita' centrali competenti di residenza, nella misura in cui cio' e' ammesso dalle leggi, regolamentl e prassi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.