(Convenzione - art. 61)
                             Articolo 61 
       Comunicazione con le Autorita dello Stato di residenza 
    Nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  i  funzionari   consolari
possono rivolgersi: 
    a) alle Autorita  locali  competenti  della  loro  circoscrizione
consolare; 
    b) alle Autorita' centrali competenti di residenza, nella  misura
in cui cio' e' ammesso dalle leggi, regolamentl e prassi dello  Stato
di residenza o dagli accordi internazionali in materia.