(Convenzione - art. 62)
                             Articolo 62 
         Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo 
    Lo Stato d'invio puo', dietro notifica allo Stato  di  residenza,
incaricare  un  Ufficio  consolare  istituito  in  tale   Stato,   di
esercitare funzioni consolari in un altro Stato.