(Convenzione - art. 64)
                             Articolo 64 
                Istituzione di una Commissione Mista 
    Una  Commissione  Mista  composta  da  funzionari  designati   da
ciascuno dei due Stati si riunira' a richiesta dell'una o  dell'altra
Parte  contraente   per   garantire   l'attuazione   ottimale   delle
disposizioni della presente Convenzione.