Articolo 65 Durata e denuncia 1. La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata. 2. Ciascuna Parte contraente potra' denunciarla in ogni tempo e tale denuncia avra effetto il primo giorno del sesto mese successivo al momento in cui l'altro Stato ne avra' ricevuto notifica. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Port Louis il 28 gennaio 1993 in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese ed in lingua italiana, facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico