(Convenzione - art. 65)
                             Articolo 65 
                          Durata e denuncia 
    1. La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata. 
    2. Ciascuna Parte contraente potra' denunciarla in ogni tempo e 
    tale denuncia avra effetto il primo giorno del sesto mese 
    successivo al momento in cui  l'altro  Stato  ne  avra'  ricevuto
notifica. 
    In fede di che, i rispettivi  Plenipotenziari  hanno  firmato  la
presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. 
    Fatto a Port Louis il 28 gennaio 1993 
    in due esemplari originali, ciascuno in  lingua  francese  ed  in
lingua italiana, facenti ugualmente fede. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico