(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
 Esercizio interinale delle funzioni di Capo dell'Ufficio Consolare 
    1. Se  il  Capo  dell'Ufficio  consolare  e'  impossibilitato  ad
esercitare le sue funzioni o se la sua carica e'  vacante,  lo  Stato
d'invio puo'  designare  una  persona  per  dirigere  temporaneamente
l'Ufficio consolare. Tale designazione  e'  notificata  al  Ministero
degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 
    Il  Capo  dell'Ufficio  consolare  interinale   cosi'   designato
beneficia dei privilegi ed immunita' concessi  al  Capo  dell'Ufficio
consolare che sostituisce, oppure, qualora sia piu'  favorevole,  del
trattamento di cui beneficiava fino a quel  momento  nello  Stato  di
residenza. 
    2. Rimane inteso, tuttavia che  lo  Stato  di  residenza  non  e'
tenuto, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo,  a  concedere
alla  persona  designata   a   dirigere   temporaneamente   l'ufficio
consolare, i diritti, privilegi o immunita' il cui esercizio o il cui
godimento presuppongono condizioni cui tale persona non soddisfa. 
    3. Quando un membro  del  personale  diplomatico  della  missione
diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza e' designato
a dirigere temporaneamente l'Ufflcio consolare, secondo il  paragrato
1 del presente articolo, esso continua a beneficiare dei privilegi  e
delle immunita' diplomatiche se lo  Stato  di  residenza  non  vi  si
oppone.