(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli  arrivi  e  delle
                              partenze 
    1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato  di  residenza  o
all'Autorita' da questi designata devono essere notificati: 
    a) l'arrivo dei  membri  dell'Ufficio  consolare,  dopo  la  loro
nomina a tale incarico, ogni modifica concernente il loro status  che
possa verificarsi durante il loro  servizio  nell'Ufficio  consolare,
nonche' la loro partenza definitiva dallo Stato  di  residenza  o  la
cessazione delle loro funzioni all'Ufficio consolare; 
    b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva  da
questo Stato dei componenti della famiglia di un membro  dell'Ufficio
consolare con esso conviventi e dei componenti del personale  privato
di un membro dell'Ufficio consolare nella misura cui hanno diritto ai
privilegi ed immunita' e, se del  caso,  il  fatto  che  una  persona
diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; 
    c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva  da
questo Stato dei membri del personale privato che non sono  cittadini
di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio
consolare, e, se del caso, l'inizio o la fine del loro servizio; 
    d) l'assunzione  e  la  cessazione  di  funzioni  in  un  Ufficio
consolare degli impiegati consolari e dei  membri  del  personale  di
servizio ingaggiati nello Stato di residenza.