(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                          Locali ed alloggi 
    1. Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e sotto tutte le  forme
previste dalla legislazione dello Stato di residenza: 
    a) acquistare in proprieta', in godimento o  in  qualsiasi  altra
forma giuridica, terreni, edifici,  parti  di  edifici  e  dipendenze
necessarie per la  sistemazione  o  il  mantenimento  di  un  Ufficio
consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare; 
    b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti  di  edifici  o
dipendenze sui terreni  da  esso  acquisiti  in  conformita'  con  la
lettera a) del presente paragrafo; 
    c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a)  e  b)  del
presente paragrafo. 
    2. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto 
    sul suo territorio, da  parte  dello  Stato  d'invio,  nell'abito
delle sue leggi  e  regolamenti,  dei  locali  necessari  all'Ufficio
consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi tali  locali  in
altro modo. 
    Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare  l'Ufficio
consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 
    3. Le di posizioni del presente articolo  non  esimono  lo  Stato
d'invio  dal  rispetto  dei   regolamenti   edilizi   e   urbanistici
applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.