Art. 12. Aggiunte 1. Nella preparazione della grappa e' consentita l'aggiunta di: a) sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; b) piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti; c) zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito; d) caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere riportate nella denominazione di vendita della grappa.
Note all'art. 12: - Per il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107 si veda la nota all'art. 6. - Per il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 si veda la nota all'art. 2.