Art. 12.
                              Aggiunte
  1. Nella preparazione della grappa e' consentita l'aggiunta di:
    a)  sostanze  aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche di
cui  all'articolo  2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
    b) piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti;
    c)  zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso
in zucchero invertito;
    d)  caramello,  solo  per  la grappa sottoposta ad invecchiamento
almeno  dodici  mesi,  secondo  le disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1, lettera b), devono essere
riportate nella denominazione di vendita della grappa.
 
           Note all'art. 12:
            -  Per  il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107 si veda la nota
          all'art. 6.
            - Per il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 si  veda  la  nota
          all'art. 2.