Art. 13.
                            Invecchiamento
  1. Nella presentazione  e nella promozione e'  consentito l'uso dei
termini  "vecchia"  o  "invecchiata"  per  la  grappa  sottoposta  ad
invecchiamento, in recipienti di  legno non verniciati ne' rivestiti,
per un  periodo non  inferiore a  dodici mesi  in regime  di deposito
fiscale in impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti
i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.
  2.  E'   consentito,  altresi',  l'uso  dei   termini  "riserva"  o
"stravecchia"  per  la  grappa   invecchiata  almeno  18  mesi,  alle
condizioni di cui al comma 1.
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi  1 e 2, puo' essere specificata la
durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in
mesi.
  4. Il  trasferimento del  prodotto sottoposto ad  invecchiamento e'
consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.