Art. 13. Invecchiamento 1. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini "vecchia" o "invecchiata" per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di deposito fiscale in impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. 2. E' consentito, altresi', l'uso dei termini "riserva" o "stravecchia" per la grappa invecchiata almeno 18 mesi, alle condizioni di cui al comma 1. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi. 4. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento e' consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.