Art. 14.
                    Limiti delle sostanze volatili
  1. La grappa deve possedere:
  a)  un tenore  di alcole  metilico non  superiore a  1.000 g/hl  di
alcole a 100 per cento in volume;
  b) un  tenore di sostanze  volatili diverse dagli alcoli  etilico e
metilico  non inferiore  a 140  g/hl  di alcole  a 100  per cento  in
volume.