Art. 14. Limiti delle sostanze volatili 1. La grappa deve possedere: a) un tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcole a 100 per cento in volume; b) un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.