Art. 15. Assemblaggio 1. E' ammessa la miscelazione fra grappe che differiscano tra loro, purche', il prodotto finito venga posto in vendita con la sola denominazione "grappa". 2. La miscelazione puo' essere effettuata anche fra grappe aventi diverso periodo di invecchiamento. Nella presentazione e nella promozione del prodotto ottenuto l'eventuale indicazione dell'invecchiamento deve essere riferita alla componente che ha maturato la durata minore.