Art. 15.
                             Assemblaggio
  1. E' ammessa la miscelazione fra grappe che differiscano tra loro,
purche',  il prodotto  finito  venga  posto in  vendita  con la  sola
denominazione "grappa".
  2. La miscelazione  puo' essere effettuata anche  fra grappe aventi
diverso  periodo  di  invecchiamento.  Nella  presentazione  e  nella
promozione    del   prodotto    ottenuto   l'eventuale    indicazione
dell'invecchiamento  deve  essere  riferita alla  componente  che  ha
maturato la durata minore.