Art. 16.
                  Grappa con indicazione geografica
  1. Le grappe  indicate al punto 6 dell'allegato  II del regolamento
(CEE) n. 1576/89 possono essere  denominate e commercializzate con le
indicazioni geografiche  ivi previste  quando concorrono  le seguenti
condizioni:
  a)  le  grappe sono  ottenute  da  materie  prime ricavate  da  uve
prodotte  e  vinificate nelle  aree  geografiche  cui fa  riferimento
l'indicazione;
  b) le grappe hanno un titolo  alcolometrico non inferiore al 40 per
cento in volume;
  c) tutte  le operazioni sono  effettuate nelle aree  geografiche di
cui  alla  lettera  a),  esclusi l'imbottigliamento  e  le  attivita'
strettamente connesse;
  d) le  grappe non sono  miscelate con  altre grappe prodotte  al di
fuori della zona geografica.
 
           Nota all'art. 16:
            -  Le   grappe di  cui al  punto 6  dell'allegato II  del
          regolamento (CEE) n. 1576/89 sono le seguenti:
              Grappa di Barolo
              Grappa piemontese o del Piemonte
              Grappa lombarda o della Lombardia
              Grappa trentina o del Trentino
              Grappa friulana o del Friuli
              Grappa veneta o del Veneto
              Sudtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige.