Art. 16. Grappa con indicazione geografica 1. Le grappe indicate al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89 possono essere denominate e commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni: a) le grappe sono ottenute da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate nelle aree geografiche cui fa riferimento l'indicazione; b) le grappe hanno un titolo alcolometrico non inferiore al 40 per cento in volume; c) tutte le operazioni sono effettuate nelle aree geografiche di cui alla lettera a), esclusi l'imbottigliamento e le attivita' strettamente connesse; d) le grappe non sono miscelate con altre grappe prodotte al di fuori della zona geografica.
Nota all'art. 16: - Le grappe di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89 sono le seguenti: Grappa di Barolo Grappa piemontese o del Piemonte Grappa lombarda o della Lombardia Grappa trentina o del Trentino Grappa friulana o del Friuli Grappa veneta o del Veneto Sudtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige.