Art. 17. Presentazione 1. I liquori di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r), del regolamento (CEE) n. 1576/89, preparati con una delle bevande spiritose di cui allo stesso paragrafo, salvo quanto diversamente prescritto dalla regolamentazione comunitaria in materia, possono riportare in etichetta il riferimento alla bevanda spiritosa utilizzata a condizione che: a) tutto l'alcole del liquore derivi dalla bevanda spiritosa evidenziata, esclusa l'eventuale aggiunta di aromi alcolici; b) il termine "liquore" figuri sull'etichetta nella quale sono espresse tutte le indicazioni obbligatorie con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli usati per la designazione della bevanda spiritosa utilizzata.