Art. 17.
                            Presentazione
  1. I  liquori di cui all'articolo  1, paragrafo 4, lettera  r), del
regolamento  (CEE)  n.  1576/89,  preparati  con  una  delle  bevande
spiritose  di cui  allo stesso  paragrafo, salvo  quanto diversamente
prescritto  dalla regolamentazione  comunitaria  in materia,  possono
riportare  in   etichetta  il  riferimento  alla   bevanda  spiritosa
utilizzata a condizione che:
  a)  tutto  l'alcole  del  liquore derivi  dalla  bevanda  spiritosa
evidenziata, esclusa l'eventuale aggiunta di aromi alcolici;
  b)  il termine  "liquore"  figuri sull'etichetta  nella quale  sono
espresse  tutte   le  indicazioni   obbligatorie  con   caratteri  di
dimensioni non  inferiori a  quelli usati  per la  designazione della
bevanda spiritosa utilizzata.