Art. 18. Etichettatura 1. Fatte salve le norme previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la presentazione e l'etichettatura delle bevande di cui agli articoli precedenti sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. 2. La grappa e le acquaviti d'uva possono riportare nella denominazione di vendita: a) il riferimento al nome di un vitigno qualora siano ottenute dalla distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85 per cento in peso dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tale vitigno; b) il riferimento a non piu' di due vitigni, qualora siano state ottenute dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente; non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15 per cento in peso; c) il riferimento al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le materie prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino; d) il riferimento al tipo di alambicco. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e dell'articolo 16 la provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante l'uso di registri vidimati in cui siano riportati i dati relativi alla denominazione delle varieta' dei vitigni utilizzati, alle quantita' acquistate, alle quantita' giornaliere utilizzate e alle quantita' di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e' vietato: a) l'uso dei termini geografici, di cui alle denominazioni elencate al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, che accompagnano i nomi dei vitigni o dei vini DOC, DOCG, o IGT, qualora le grappe sono distillate al di fuori delle aree geografiche cui fanno riferimento le denominazioni stesse; b) l'uso dei termini "DOC", "DOT", "DOP", "DOCG" e "IGT" o "IGP" in sigla o per esteso. 5. La denominazione di vendita della grappa puo' essere completata con riferimenti geografici diversi da quelli figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, cosi' come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 17/9/1997, n. 217 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 18: - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, concerne la presentazione, l'etichettatura e la pubblicita' dei prodotti alimentari.