Art. 18. 
                            Etichettatura 
  1. Fatte salve le norme previste dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, la presentazione e l'etichettatura delle bevande di cui
agli articoli precedenti sono  disciplinate  dalle  disposizioni  del
presente articolo. 
  2.  La  grappa  e  le  acquaviti  d'uva  possono  riportare   nella
denominazione di vendita: 
    a) il riferimento al nome di un vitigno  qualora  siano  ottenute
dalla distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85  per
cento in peso dalla vinificazione di uve ottenute dalla  coltivazione
di tale vitigno; 
    b) il riferimento a non piu' di due vitigni, qualora siano  state
ottenute dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali
vitigni,  che  devono  essere  menzionati  in  etichetta  in   ordine
ponderale decrescente; non e'  consentita  l'indicazione  di  vitigni
utilizzati in misura inferiore al 15 per cento in peso; 
    c) il riferimento al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora  le
materie prime provengono da uve utilizzate nella produzione di  detto
vino; 
    d) il riferimento al tipo di alambicco. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e dell'articolo  16
la provenienza delle materie prime deve  essere  comprovata  mediante
l'uso di registri vidimati in cui siano  riportati  i  dati  relativi
alla  denominazione  delle  varieta'  dei  vitigni  utilizzati,  alle
quantita' acquistate, alle quantita' giornaliere  utilizzate  e  alle
quantita' di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), e' vietato: 
    a) l'uso  dei  termini  geografici,  di  cui  alle  denominazioni
elencate al  punto  6  dell'allegato  II  del  regolamento  (CEE)  n.
1576/89, che accompagnano i nomi dei vitigni o dei vini DOC, DOCG,  o
IGT, qualora le  grappe  sono  distillate  al  di  fuori  delle  aree
geografiche cui fanno riferimento le denominazioni stesse; 
    b) l'uso dei termini "DOC", "DOT", "DOP", "DOCG" e "IGT" o  "IGP"
in sigla o per esteso. 
  5. La denominazione di vendita della grappa puo' essere  completata
con riferimenti geografici diversi da quelli figuranti  nell'allegato
II  del  regolamento  (CEE)   n.   1576/89,   cosi'   come   previsto
dall'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  17/9/1997,  n.  217
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
           Nota all'art. 18: 
            -  Il  D.Lgs.  27  gennaio  1992,  n.  109,  concerne  la
          presentazione,  l'etichettatura  e   la   pubblicita'   dei
          prodotti alimentari.