Art. 19. Vigilanza e controllo 1. Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli igienicosanitari, la vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione delle bevande spiritose e' effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero per le politiche agricole, avvalendosi, rispettivamente, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, nonche', previa intesa, delle strutture e dei mezzi di altre amministrazioni dello Stato, conformemente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/307/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.