Art. 19.
                        Vigilanza e controllo
  1.   Fatti  salvi   i  controlli   di  natura   fiscale  e   quelli
igienicosanitari,   la    vigilanza   sulla   produzione    e   sulla
commercializzazione  delle   bevande  spiritose  e'   effettuata  dal
Ministero  dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato e  dal
Ministero  per le  politiche agricole,  avvalendosi, rispettivamente,
degli   uffici   provinciali    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   (UPICA)  e   dell'Ispettorato   centrale  per   la
repressione delle  frodi, nonche',  previa intesa, delle  strutture e
dei mezzi  di altre  amministrazioni dello Stato,  conformemente alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo  3 marzo 1993, n. 123,
recante attuazione  della direttiva 89/307/CEE relativa  al controllo
ufficiale dei prodotti alimentari.