Art. 2. Aggiunte 1. Nella preparazione delle acquaviti e' consentita l'aggiunta di: a) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209; b) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito.
Nota all'articolo 2: - Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 e' relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.