Art. 2.
                               Aggiunte
  1. Nella preparazione delle acquaviti e' consentita l'aggiunta di:
  a)  caramello,  secondo  le  disposizioni di  cui  al  decreto  del
Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
  b) zuccheri, nella  misura massima di 20 grammi  per litro espressi
in zucchero invertito.
 
          Nota all'articolo 2:
            -    Il D.M.   27 febbraio  1996, n.  209 e'  relativo al
          regolamento  concernente  la  disciplina  degli    additivi
          alimentari  consentiti  nella  preparazione    e  per    la
          conservazione delle   sostanze alimentari    in  attuazione
          delle  direttive n. 94/34/CE,  n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n.
          95/2/CE e n. 95/31/CE.