Art. 20. Sanzioni 1. Restano ferme le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559.
Note all'art. 20: - Le sanzioni previste all'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 90.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5 ed a) del presente articolo. In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del codice penale. Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 del codice penale (cosi' sostituito dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441)". - Le sanzioni di cui all'art. 18, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n l09, sono le seguenti: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. 2. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. 3. L'importo relativo alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio". - Le sanzioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 sono le seguenti: "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni degli articoli 3, commi 1 e 2, 4, 5, 6, commi 1, 2 e 3, 7 sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire sessantamila a lire sessanta milioni. 2. I contravventori alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. 3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 10, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni". - Le sanzioni di cui alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sono previste agli articoli 19, 20, 21 e 22 seguenti: "Art. 19. - Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come "tipo", "uso" "gusto" o simili e anche quando le denominazioni, seghi, figure, iscrizioni, o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio. La pena di cui al primo comma si applica altresi' a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio un'acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come un'acquavite diversa (cosi' sostituito dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 385)". "Art. 20. - Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, e' punito con la multa fino a lire un milione. La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette (cosi' sostituito dall'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 385)". "Art. 21. - Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e 17 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila (cosi' sostituito dall'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 385)". "Art. 22. - In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti e' sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza. Nei casi piu' gravi il giudice puo' applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi. La sospensione e' sempre applicata nel caso di recidiva".