Art. 20.
                               Sanzioni
  1. Restano ferme le sanzioni penali e amministrative previste dagli
articoli 5 e  6 della legge 30 aprile 1962,  n. 283, dall'articolo 18
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dall'articolo 14 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e dalla legge 7 dicembre
1951, n. 1559.
 
           Note all'art. 20:
            -  Le  sanzioni    previste  all'art.  6,  della legge 30
          aprile 1962, n.  283, sono le seguenti:
            "Salvo che il fatto costituisca    piu'  grave  reato,  i
          contravventori  alle disposizioni  del presente  articolo e
          dell'articolo precedente sono puniti   con  l'arresto  fino
          ad  un  anno    e  con  l'ammenda    da lire 600.000 a lire
          60.000.000. Il massimo dell'ammenda  e' di  90.000.000  per
          le  contravvenzioni  di cui alla lettera h) dell'art.  5 ed
          a) del presente articolo.
            In  caso di  condanna per   frode   tossica o    comunque
          dannosa    alla  salute  non  si  applicano le disposizioni
          degli articoli 163 e 175 del codice penale.
            Nei  casi previsti  dal precedente  comma, la    condanna
          importa    la pubblicazione della  sentenza in  uno o  piu'
          giornali,  a diffusione nazionale, designati  dal  giudice,
          nei    modi  stabiliti  nel  terzo comma dell'art. 36   del
          codice penale  (cosi' sostituito dall'art.   4 della  legge
          26 febbraio 1963, n. 441)".
            -    Le sanzioni   di   cui   all'art. 18,   del  decreto
          legislativo  27 gennaio 1992, n l09, sono le seguenti:
            "1.  Salvo che  il   fatto costituisca   reato,  chiunque
          confezioni,   detenga  per    vendere  o    venda  prodotti
          alimentari non  conformi alle norme del  presente  decreto,
          e'    punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
          lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
            2. Le infrazioni   alle  disposizioni  dell'art.  2  sono
          punite  con  la sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
          lire  sei  milioni  a  lire trentasei milioni.
            3. L'importo  relativo alle  sanzioni di  cui ai commi  1
          e    2  deve  essere  versato  all'ufficio   del   registro
          competente per territorio".
            -    Le  sanzioni   previste dall'art.   14 del   decreto
          legislativo  25 gennaio 1992, n. 107 sono le seguenti:
            "1.  Salvo   che  il   fatto  costituisca    piu'   grave
          reato,    i contravventori alle disposizioni degli articoli
          3, commi 1 e 2, 4, 5, 6, commi 1, 2 e 3, 7 sono  puniti con
          l'arresto  sino  ad  un  anno  e  con  l'ammenda  da   lire
          sessantamila a lire sessanta milioni.
            2. I  contravventori alle  disposizioni degli articoli  8
          e   9 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
            3. I   contravventori alle disposizioni    dell'art.  10,
          commi 2  e 3, sono  puniti con  la sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da lire  un milione a lire cinque milioni".
            -  Le   sanzioni di  cui alla  legge 7 dicembre  1951, n.
          1559, sono previste agli articoli 19, 20, 21 e 22 seguenti:
            "Art. 19. - Chiunque detiene per  vendere, vende, pone in
          vendita o mette   altrimenti     in   commercio    bevande,
          aventi     composizione   o requisiti   diversi  da  quelli
          previsti dalla    presente    legge,    con  denominazioni,
          segni,    scritte o   illustrazioni   tali   da indurre   a
          ritenere che si tratti  di  acqueviti,  e'  punito  con  la
          reclusione  fino  a  sei  mesi  o  con  la  multa  da  lire
          duecentomila a lire un milione.
            La  stessa  pena  si  applica  anche quando   per    tali
          bevande    le  denominazioni stesse   siano accompagnate da
          termini  rettificati come "tipo",  "uso" "gusto"  o  simili
          e   anche   quando  le    denominazioni,  seghi,    figure,
          iscrizioni,    o  illustrazioni    suddette siano   apposte
          soltanto sulle confezioni  esterne,  sugli    imballaggi  o
          sulle carte di commercio.
            La  pena di  cui  al primo  comma si  applica  altresi' a
          chiunque  detiene per   vendere, vende,  pone in vendita  o
          mette      altrimenti   in   commercio   un'acquavite   con
          denominazioni,   scritte   o   illustrazioni  che  facciano
          ritenere  il  prodotto  come  un'acquavite  diversa  (cosi'
          sostituito dall'art. 9  della  legge  30  aprile  1976,  n.
          385)".
            "Art.     20.  -   Chiunque,  non   avendo  ottenuto   le
          prescritte autorizzazioni, produce,  per farne   commercio,
          acqueviti   diverse da quelle indicate negli  articoli da 4
          a 9 o  preparate in modo diverso da quelle previste   dagli
          articoli  da 1  a 9, e' punito  con la multa fino a lire un
          milione.
            La stessa   pena si  applica    a  chiunque  detiene  per
          vendere,  vende,  pone  in  vendita    o  mette comunque in
          commercio     le  acqueviti  suddette   (cosi'   sostituito
          dall'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 385)".
            "Art.  21.  -  Chiunque    contravviene alle disposizioni
          previste negli articoli 12, 14, 14-bis,   15, 16  e  17  e'
          punito  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda  fino
          a  lire  ottocentomila (cosi' sostituito dall'art. 11 della
          legge 30 aprile 1976, n. 385)".
            "Art. 22. - In caso di  condanna  per  i  reati  previsti
          negli  articoli  precedenti e' sempre ordinata la  confisca
          dei prodotti sequestrati e la  pubblicazione  per  estratto
          della sentenza.
            Nei    casi   piu' gravi  il  giudice  puo' applicare  la
          sospensione dall'esercizio dell'industria e  del  commercio
          fino a tre mesi.
            La sospensione e' sempre applicata nel caso di recidiva".