Art. 21.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogati:
  a) gli articoli 1,  comma secondo, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 9-bis, 10,
11,  14, 14-bis,  15, 16  della  legge 7  dicembre 1951,  n. 1559,  e
successive modificazioni;
  b) gli  articoli 1, quarto  comma, 2,  3, 4, 5,  6, 7, 8,  9, commi
primo, secondo, terzo,  quarto e quinto, 10, 11 e  12 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019;
  c) l'articolo  34 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162;
  d)  i   decreti  del  Ministro  dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato 19  luglio 1969,  4 gennaio 1973  e 25  maggio 1980,
relativi alle tolleranze normali  nella composizione delle acquaviti,
pubblicati  nella   Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica  italiana
rispettivamente n. 196 del 4 agosto 1969, n. 56 del 1 marzo 1973 e n.
174 del 26 giugno 1980;
  e)  il  decreto  del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  10  dicembre  1984,  relativo al  limite  di  fecce
liquide naturali di vino consentito nella preparazione della grappa o
dell'acquavite di vinaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 351 del 22 dicembre 1984.