Art. 21. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) gli articoli 1, comma secondo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 14, 14-bis, 15, 16 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni; b) gli articoli 1, quarto comma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019; c) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; d) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1969, 4 gennaio 1973 e 25 maggio 1980, relativi alle tolleranze normali nella composizione delle acquaviti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 196 del 4 agosto 1969, n. 56 del 1 marzo 1973 e n. 174 del 26 giugno 1980; e) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1984, relativo al limite di fecce liquide naturali di vino consentito nella preparazione della grappa o dell'acquavite di vinaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 351 del 22 dicembre 1984.