Art. 22. Norme transitorie 1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1998, purche' conformi alle disposizioni precedentemente in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visco, Ministro delle finanze Pinto, Ministro per le politiche agricole Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 3