Art. 22.
                          Norme transitorie
  1.  I   prodotti  non  conformi  alle   disposizioni  del  presente
regolamento possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1998,
purche' conformi alle disposizioni precedentemente in vigore.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 luglio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bersani, Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Pinto,  Ministro  per le politiche
                                  agricole
                                   Bindi, Ministro della sanita'
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
  Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 3