Art. 3. Aggiunte e invecchiamento 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento, nella preparazione delle acquaviti di frutta e' consentita l'aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione e' stata ottenuta la bevanda. 2. La durata dell'invecchiamento, effettuato in magazzini soggetti al regime di deposito fiscale, puo' essere indicata nella presentazione e nella promozione della bevanda e deve essere espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi. 3. Qualora il prodotto sottoposto ad invecchiamento e' trasferito in diverso idoneo magazzino della stessa o di altra ditta, il periodo di invecchiamento gia' maturato si cumula con quello successivo, purche' le operazioni di trasferimento siano previamente comunicate agli organi di controllo, e siano completate, in regime di vigilanza fiscale, entro il tempo strettamente necessario.