Art. 3.
                      Aggiunte e invecchiamento
  1.  Fermo  restando quanto  stabilito  dagli  articoli  1 e  2  del
presente regolamento, nella preparazione delle acquaviti di frutta e'
consentita l'aggiunta  del frutto  intero dalla cui  distillazione e'
stata ottenuta la bevanda.
  2. La durata dell'invecchiamento,  effettuato in magazzini soggetti
al   regime  di   deposito  fiscale,   puo'  essere   indicata  nella
presentazione e nella promozione della bevanda e deve essere espressa
in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
  3. Qualora  il prodotto sottoposto ad  invecchiamento e' trasferito
in diverso idoneo magazzino della stessa o di altra ditta, il periodo
di  invecchiamento gia'  maturato  si cumula  con quello  successivo,
purche' le  operazioni di trasferimento siano  previamente comunicate
agli organi di controllo, e  siano completate, in regime di vigilanza
fiscale, entro il tempo strettamente necessario.