Art. 4. lndicazione geografica 1. Le acquaviti di frutta italiane elencate al punto 7 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1576/89, possono essere commercializzate con le indicazioni geografiche ivi previste quando concorrono le seguenti condizioni: a) le acquaviti sono distillate nelle aree geografiche cui fa riferimento l'indicazione stessa; b) le acquaviti hanno un titolo alcolometrico non inferiore a 40 per cento in volume; c) tutte le operazioni successive alla distillazione sono effettuate nelle aree geografiche di cui alla lettera a), esclusi l'imbottigliamento e le attivita' strettamente connesse.
Nota all'art. 4: - Le acqueviti di frutta, di cui all'allegato II, punto 7, del regolamento (CEE) n. 1576/89 sono le seguenti: Sudtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige Sudtiroler Aprikot o Sudtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige Sudtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige Sudtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige Sudtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige Sudtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige Sudtiroler Golden delicious/Golden delicious dell'Alto Adige Williams friulano o del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino o del Trentino Williams trentino o del Trentino Sliwovitz trentino o del Trentino Aprikot trentino o del Trentino