Art. 4.
                        lndicazione geografica
  1.  Le   acquaviti  di   frutta  italiane   elencate  al   punto  7
dell'allegato  II del  regolamento (CEE)  n. 1576/89,  possono essere
commercializzate con  le indicazioni geografiche ivi  previste quando
concorrono le seguenti condizioni:
  a)  le acquaviti  sono  distillate nelle  aree  geografiche cui  fa
riferimento l'indicazione stessa;
  b) le  acquaviti hanno un  titolo alcolometrico non inferiore  a 40
per cento in volume;
  c)  tutte   le  operazioni   successive  alla   distillazione  sono
effettuate nelle  aree geografiche  di cui  alla lettera  a), esclusi
l'imbottigliamento e le attivita' strettamente connesse.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Le    acqueviti di   frutta, di  cui all'allegato  II,
          punto    7,  del  regolamento  (CEE)  n.  1576/89  sono  le
          seguenti:
             Sudtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
             Sudtiroler Aprikot o Sudtiroler
            Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige
             Sudtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige
             Sudtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
             Sudtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
             Sudtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
            Sudtiroler  Golden  delicious/Golden  delicious dell'Alto
          Adige
             Williams friulano o del Friuli
             Sliwovitz del Veneto
             Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
             Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
             Distillato di mele trentino o del Trentino
             Williams trentino o del Trentino
             Sliwovitz trentino o del Trentino
             Aprikot trentino o del Trentino