Art. 5.
                             Definizione
  1. La  denominazione "brandy  italiano" e'  riservata all'acquavite
ottenuta in  Italia dalla  distillazione di  vino proveniente  da uve
coltivate   e  vinificate   nel   territorio   nazionale,  ai   sensi
dell'articolo  1,  paragrafo  4,   lettera  e),  e  dell'articolo  5,
paragrafo  3,  lettera  b),  del  regolamento  (CEE)  n.  1576/89,  e
invecchiata almeno  dodici mesi  in magazzini ubicati  nel territorio
nazionale, soggetti al  regime di deposito fiscale,  in recipienti di
quercia  non  verniciati ne'  rivestiti.  Sono  consentiti i  normali
trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.
  2. Il  trasferimento del  prodotto sottoposto ad  invecchiamento e'
consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.
 
           Nota all'art. 5:
            -   Per l'art.  5  del regolamento  (CEE) n.  1576/89  si
          vedano  le premesse.