Art. 5. Definizione 1. La denominazione "brandy italiano" e' riservata all'acquavite ottenuta in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1576/89, e invecchiata almeno dodici mesi in magazzini ubicati nel territorio nazionale, soggetti al regime di deposito fiscale, in recipienti di quercia non verniciati ne' rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. 2. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento e' consentito alle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3.
Nota all'art. 5: - Per l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89 si vedano le premesse.