Art. 6.
                               Aggiunte
  1. Nella preparazione del  brandy italiano e' consentita l'aggiunta
di:
  a) zuccheri, nella  misura massima di 20 grammi  per litro espressi
in zucchero invertito;
  b)  caramello,  secondo  le  disposizioni di  cui  al  decreto  del
Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
  c) sostanze  aromatizzanti naturali  e preparazioni  aromatiche, di
cui all'articolo 2,  comma 1, lettera b), punto 1,  e lettera c), del
decreto legislativo 25 gennaio 1992,  n. 107, ottenute da trucioli di
quercia  o  da  altre  sostanze  vegetali,  o  mediante  infusione  o
macerazione con acqua  o con acquavite di vino,  nella misura massima
del tre per cento del volume idrato.
 
          Nota all'articolo 6:
            -    Il D.M.   27 febbraio  1996, n.  209 e'  relativo al
          regolamento  concernente  la  disciplina  degli    additivi
          alimentari  consentiti  nella  preparazione    e  per    la
          conservazione delle   sostanze alimentari    in  attuazione
          delle  direttive n. 94/34/CE,  n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n.
          95/2/CE e n. 95/31/CE.
           Nota all'art. 6:
            - L'art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio  1992,  n.  107,  e'  il
          seguente:
            "Art.  2.  -  1.  Ai fini del presente decreto si intende
          per:
            a) aromi:  le sostanze  aromatizzanti, le    preparazioni
          aromatiche,  gli     aromatizzanti    di    trasformazione,
          gli   aromatizzanti   di affumicatura e loro miscele;
            b) sostanza  aromatizzante:  una    determinata  sostanza
          chimica dotata di proprieta' aromatizzanti e ottenuta:
            1)     con    procedimenti    fisici,      comprese    la
          distillazione  e  la estrazione   con   solventi,    oppure
          con   procedimenti   enzimatici  o microbiologici a partire
          da una materia di origine vegetale  o  animale  allo  stato
          naturale  o previa  trasformazione per il consumo umano con
          procedimenti  tradizionali di   preparazione   di  prodotti
          alimentari,  comprese  l'essiccazione, la torrefazione e la
          fermentazione;
            2) per sintesi chimica o isolata  a mezzo di procedimenti
          chimici  e  chimicamente    identica  ad     una   sostanza
          naturalmente presente  in un prodotto di origine vegetale o
          animale descritto al numero 1);
            3)     per     sintesi    chimica,    ma  non    identica
          chimicamente  ad  una sostanza naturalmente  presente    in
          una  materia  di    origine vegetale o animale descritta al
          numero 1);
            c)  preparazione  aromatica:  un prodotto  diverso  dalle
          sostanze  definite    alla  lettera    b),     numero   1),
          concentrato   o meno,  avente proprieta'  aromatizzanti  ed
          ottenuto  con  opportuni  procedimenti fisici, comprese  la
          distillazione  e  l'estrazione  con  solventi,  oppure  con
          procedimenti  enzimatici  o  microbiologici    a partire da
          materie di origine   vegetale   o  animale    allo    stato
          naturale    o    previa trasformazione per il consumo umano
          con  procedimenti  tradizionali  per  la  preparazione   di
          prodotti      alimentari,   comprese  la  essiccazione,  la
          torrefazione e la fermentazione;
            d)   aromatizzante  di   trasformazione:    un   prodotto
          ottenuto,  rispettando     le     prassi     corrette    di
          fabbricazione,   mediante riscaldamento per non piu' di  15
          minuti  a  temperatura non superiore a 180 C di una miscela
          di  ingredienti che non hanno necessariamente  di  per  se'
          proprieta'    aromatizzanti  e di cui almeno   uno contiene
          azoto aminico e un altro e' uno zucchero riduttore;
            e) aromatizzante di affumicatura:  un  estratto  di  fumi
          impiegato  nei  procedimenti  tradizionali  di affumicatura
          degli alimenti.