Art. 6. Aggiunte 1. Nella preparazione del brandy italiano e' consentita l'aggiunta di: a) zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro espressi in zucchero invertito; b) caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209; c) sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.
Nota all'articolo 6: - Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 e' relativo al regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE. Nota all'art. 6: - L'art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) aromi: le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione, gli aromatizzanti di affumicatura e loro miscele; b) sostanza aromatizzante: una determinata sostanza chimica dotata di proprieta' aromatizzanti e ottenuta: 1) con procedimenti fisici, comprese la distillazione e la estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari, comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione; 2) per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale descritto al numero 1); 3) per sintesi chimica, ma non identica chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in una materia di origine vegetale o animale descritta al numero 1); c) preparazione aromatica: un prodotto diverso dalle sostanze definite alla lettera b), numero 1), concentrato o meno, avente proprieta' aromatizzanti ed ottenuto con opportuni procedimenti fisici, comprese la distillazione e l'estrazione con solventi, oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari, comprese la essiccazione, la torrefazione e la fermentazione; d) aromatizzante di trasformazione: un prodotto ottenuto, rispettando le prassi corrette di fabbricazione, mediante riscaldamento per non piu' di 15 minuti a temperatura non superiore a 180 C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per se' proprieta' aromatizzanti e di cui almeno uno contiene azoto aminico e un altro e' uno zucchero riduttore; e) aromatizzante di affumicatura: un estratto di fumi impiegato nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti.