Art. 7.
                         Titolo alcolometrico
  1.  Per poter  essere immesso  al consumo  il brandy  italiano deve
avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume.
  2.  Il titolo  alcolometrico volumico  per il  consumo e'  ottenuto
mediante diluizione  con acqua conforme  alle disposizioni di  cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
 
          Nota all'articolo 7:
            -  Il    D.P.R. 24   maggio 1988,   n. 236,   concerne la
          qualita' delle acque destinate al consumo umano.