Art. 7. Titolo alcolometrico 1. Per poter essere immesso al consumo il brandy italiano deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume. 2. Il titolo alcolometrico volumico per il consumo e' ottenuto mediante diluizione con acqua conforme alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
Nota all'articolo 7: - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concerne la qualita' delle acque destinate al consumo umano.