Art. 8. Limiti delle sostanze volatili 1. Il brandy italiano deve possedere: a) un tenore di alcole metilico non superiore a 150 g/hl di alcole a 100 per cento in volume; b) un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.