Art. 8.
                    Limiti delle sostanze volatili
  1. Il brandy italiano deve possedere:
  a) un tenore di alcole metilico  non superiore a 150 g/hl di alcole
a 100 per cento in volume;
  b) un  tenore di sostanze  volatili diverse dagli alcoli  etilico e
metilico  non inferiore  a 140  g/hl  di alcole  a 100  per cento  in
volume.