Art. 9.
                             Definizione
  1.   La   denominazione   "grappa"  e'   riservata   esclusivamente
all'acquavite di vinaccia  ottenuta da materie prime  ricavate da uve
prodotte e vinificate  in Italia, distillate in  impianti ubicati nel
territorio nazionale,  e rispondente alle prescrizioni  contenute nel
presente regolamento.