Art. 2. 
                      Contribuzione studentesca 
  1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi
offerti dalle universita'  mediante  il  pagamento,  a  favore  delle
medesime, dei contributi universitari e della tassa di iscrizione  di
lire 300.000, di  cui  all'articolo  5,  comma  14,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e  soggetto,  a  partire
dall'anno accademico 1995-96, a rivalutazione  annuale  per  effetto,
rispettivamente,  dell'articolo  3,  comma  19,  lettera  b),  ultimo
periodo, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  e  dell'articolo  5,
comma 19, della predetta legge n. 537. 
  2. I contributi universitari sono determinati  autonomamente  dalle
universita' in relazione ad obiettivi di adeguamento della  didattica
e dei servizi per gli studenti, nonche' sulla base della specificita'
del percorso formativo. 
 
          Note all'art. 2:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    5  della legge 24
          dicembre 1993, n.  537 (Interventi   correttivi di  finanza
          pubblica)    come  modificato dal successivo   art. 8   del
          provvedimento   qui pubblicato    (i  commi    e  le  parti
          abrogate sono riportati in corsivo):
            "Art.  5.  -    1. A decorrere dall'esercizio finanziario
          1994 i mezzi  finanziari  destinati    dallo  Stato    alle
          universita'  sono    iscritti  in tre   distinti   capitoli
          dello     stato     di     previsione     del     Ministero
          dell'universita'     e   della    ricerca    scientifica  e
          tecnologica, denominati:
            a)   fondo   per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale    delle    spese    per    il funzionamento   e le
          attivita' istituzionali  delle universita',   ivi  comprese
          le  spese  per  il personale  docente,  ricercatore  e  non
          docente,   per  l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture
          universitarie e per la  ricerca scientifica,  ad  eccezione
          della   quota    destinata  ai  progetti  di    ricerca  di
          interesse nazionale di  cui all'art.   65 del  decreto  del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio  1980, n.  382, e
          della spesa per le  attivita'  previste    dalla  legge  28
          giugno 1977, n.  394;
            b)  fondo  per l'edilizia universitaria   e per le grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla   quota  a  carico
          del   bilancio statale per la realizzazione di investimenti
          per le universita' in infrastrutture edilizie e  in  grandi
          attrezzature   scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
          alla  costruzione di impianti sportivi,  nel rispetto della
          legge 28 giugno 1977,  n. 394, e del comma 8   dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
            c)    fondo    per   la  programmazione  dello   sviluppo
          del  sistema univesitario,  relativo al  finanziamento   di
          specifiche    iniziative,  attivita'    e   progetti,   ivi
          compreso    il    finanziamento    di    nuove   iniziative
          didattiche.
            2.  Al  fondo    per  il  finanziamento ordinario   delle
          universita'  sono  altresi'  attribuite  le  disponibilita'
          finanziarie  di  cui  all'art.  52,  comma  1,  del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,      relative      al      personale   delle
          universita',      le  disponibilita'  finanziarie  per   la
          completa  applicazione  dei  contratti  in itinere   con il
          personale    non  docente,  nonche'     le   disponibilita'
          finanziarie    a      copertura    degli    incrementi   di
          retribuzione  del personale docente.
            3. Nel  fondo  per  il    finanziamento  ordinario  delle
          universita'  sono  comprese una quota   base, da ripartirsi
          tra le   universita' in misura proporzionale    alla  somma
          dei    trasferimenti  statali    e  delle   spese sostenute
          direttamente  dallo   Stato   per  ciascuna     universita'
          nell'esercizio  1993,  e  una  quota  di  riequilibrio,  da
          ripartirsi sulla base di criteri  determinati  con  decreto
          del Ministro dell'universita' e  della  ricerca scientifica
          e    tecnologica,    sentito  il    Consiglio universitario
          nazionale  e   la Conferenza   permanente   dei    rettori,
          relativi    a  standard    dei  costi   di   produzione per
          studente e   agli obiettivi   di    qualificazione    della
          ricerca,    tenuto    conto   delle dimensioni e condizioni
          ambientali e strutturali.
            4.  Il  fondo   per  l'edilizia  universitaria  e     per
          le    grandi  attrezzature  scientifiche    e' ripartito in
          relazione    alle  necessita'  di   riequilibrio      delle
          disponibilita'  edilizie, ed alle  esigenze di investimento
          in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
            5.    Il   fondo per   la  programmazione  dello sviluppo
          del  sistema universitario e' ripartito in  conformita'  ai
          piani di sviluppo.
            6.  Le universita'  possono,  altresi', stipulare  con il
          Ministro  dell'universita'  e   della ricerca scientifica e
          tecnologica, accordi di programma per  l'attribuzione delle
          risorse finanziarie   di cui ai commi 3, 4    e  5  per  la
          gestione   del      complesso  delle  attivita'  ovvero  di
          iniziative e attivita' specifiche.
            7. Salvo quanto previsto al comma   2, il  fondo  per  il
          finanziamento    ordinario      delle      universita'   e'
          determinato,   per   l'anno 1994,    in  misura  pari  agli
          stanziamenti  previsti    nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'universita' e della   ricerca scientifica  e
          tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al
          comma 1, lettera a).
            8.  A  partire  dal  1995, la quota base del fondo per il
          finanziamento    ordinario    delle    universita'    sara'
          progressivamente  ridotta e la quota di riequilibrio  dello
          stesso  fondo sara'  aumentata almeno  di pari importo.  La
          quota  di riequilibrio   concorre al finanziamento a regime
          delle iniziative realizzate  in conformita' ai  piani    di
          sviluppo.  Il riparto   della   quota  di  riequilibrio  e'
          finalizzato  anche  alla riduzione dei   differenziali  nei
          costi   standard   di      produzione  nelle  diverse  aree
          disciplinari ed   al riallineamento delle  risorse  erogate
          tra  le  aree  disciplinari,  tenendo   conto delle diverse
          specificita' e degli standard europei.
            9.  Le   funzioni del   Ministero   dell'universita'    e
          della    ricerca  scientifica e tecnologica relative   allo
          stato giuridico ed economico dei  professori   universitari
          e   dei   ricercatori,   fatte   salve  le competenze  e le
          norme vigenti  in materia  di concorsi,   nonche' le  norme
          vigenti   in materia  di stato  giuridico, sono  attribuite
          alle universita' di appartenenza, che  le esercitano  nelle
          forme   stabilite   dallo   statuto,  provvedendo  comunque
          direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'.
            10. L'organico  di ateneo e'   costituito  dai  posti  di
          personale   di   ruolo,  docente    e  ricercatore,    gia'
          assegnati,  da quelli  recati in aumento   nel  piano    di
          sviluppo  delle   universita'   per il  triennio 1991-1993,
          approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica  28
          ottobre    1991, pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale  n.
          256 del   31 ottobre   1991, dai   posti    di    ruolo  di
          personale    non docente   gia' assegnati alla data  del 31
          agosto 1993, nonche' dal  50 per cento di quelli   previsti
          nel    predetto     piano   di   sviluppo   1991-1993.   Le
          assunzioni,  sino al  completamento degli   organici,  sono
          effettuate    compatibilmente   con   gli      stanziamenti
          progressivamente assegnati alle universita', sulla  base di
          criteri  finalizzati   al      riequilibrio   del   sistema
          universitario e al decongestionamento dei megaatenei.
            11.    Gli organici   nazionali del  personale docente  e
          non  docente delle  universita'  sono  costituiti     dalla
          somma  delle  dotazioni organiche dei singoli atenei.
            12.  Le   modifiche degli organici sono  deliberate dalle
          universita' secondo  i  rispettivi  ordinamenti. Non   sono
          consentite  modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto
          alla  spesa  complessiva per gli organici definiti al comma
          10.
            13.  A   partire  dall'anno  accademico  1994-1995,   gli
          studenti universitari  contribuiscono alla  copertura   dei
          costi  dei    servizi universitari delle sedi centrali e di
          quelle decentrate attraverso il pagamento, a  favore  delle
          universita',    della tassa di  iscrizione e dei contributi
          universitari. Dalla stessa  data  sono  abolite  le  tasse,
          sovrattasse  ed  altre  contribuzioni  studentesche vigenti
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
            14.  Le  singole    universita'  fissano  le   tasse   di
          iscrizione  in base al  reddito, alle  condizioni effettive
          del nucleo  familiare ed   al merito  degli  studenti.  Per
          l'esercizio  1994-1995, la tassa minima e' fissata in  lire
          300.000,    quella  massima,  per    la fascia   di reddito
          superiore, non puo' superare il triplo della minima.
            15. Il 20 per cento degli  introiti derivanti dalle tasse
          di cui al comma 14 e' riservato alle regioni le  quali,  in
          base   a   convenzioni   da   stipularsi   con  le  singole
          universita', stabiliscono gli obiettivi di  utilizzo.    Le
          universita'     possono   inoltre   stabilire   contributi,
          d'importo variabile secondo  le fasce di reddito di cui  al
          comma  14, finalizzati al miglioramento della didattica  e,
          per almeno il 50 per cento del  loro ammontare, dei servizi
          di cui alla legge  2 dicembre 1991,  n. 390.    L'ammontare
          dei    contributi    e delle   tasse non   puo' superare il
          quadruplo della tassa minima.
            16.  Le  universita'    stabiliscono  inoltre   per   gli
          studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi,  criteri per
          l'esonero  totale  o  parziale dalle tasse e dai contributi
          universitari.
            17.  Sono mantenute  per l'anno  accademico 1993-1994  le
          quote  di compartecipazione del 15 per cento  su  tutte  le
          tasse ed il contributo suppletivo di cui  agli articoli 2 e
          4 della  legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
            18.  I criteri generali per la determinazione del merito,
          dei limiti di reddito e   delle  condizioni  effettive  del
          nucleo   familiare di cui ai commi  14 e 15  sono stabilite
          con  il decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri
          previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
            19.  L'importo    della tassa minima di   cui al comma 14
          per gli anni accademici  successivi   all'anno   accademico
          1994-1995    e'    aumentato  sulla   base del   tasso   di
          inflazione    programmato,    con  decreto    del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
            20.    A decorrere   dall'anno accademico  1994-1995 sono
          abrogate le vigenti  disposizioni in  materia di    esonero
          da    tasse e   contributi universitari.   Sono   esonerati
          dalla     tassa    di    iscrizione    e    dai  contributi
          universitari   gli   studenti beneficiari  delle  borse  di
          studio e  dei prestiti   d'onore. I   criteri di  cui    al
          comma  16 sono stabiliti dalle  universita' sulla  base dei
          principi    di  uniformita'  definiti   dal   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri previsto dall'art.
          4 della  legge 2 dicembre   1991, n.   390,  nonche'  sulla
          base  delle   convenzioni   e degli  accordi internazionali
          gia' sottoscritti   con   Paesi   terzi.   L'individuazione
          delle    condizioni  economiche   va   effettuata   tenendo
          conto  anche  della   situazione patrimoniale   del  nucleo
          familiare.   In sede  di prima  applicazione della legge  2
          dicembre 1991, n.   390, il decreto  del    Presidente  del
          Consiglio    dei Ministri  di cui  all'art. 4  della citata
          legge puo' essere    emanato  anche    nelle  more    della
          costituzione  della Consulta nazionale per  il diritto agli
          studi universitari di cui  all'art. 6 della medesima legge.
            21.  I  provvedimenti  di nomina, promozione e cessazione
          dal servizio del  personale  delle  universita'  non   sono
          soggetti   a  controlli preventivi  di  legittimita'  della
          Corte dei  conti.   Il   controllo successivo  della  Corte
          dei  conti  di  cui  all'art. 7,   comma 10, della legge  9
          maggio  1989,   n. 168,   e' esercitato,   ai    soli  fini
          della   relazione   al   Parlamento  con  l'esclusione  del
          controllo amministrativo di  regolarita'  contabile  e  sui
          singoli   atti  della  gestione.  All'uopo  le  universita'
          trasmettono alla Corte  dei  conti  i  consuntivi  annuali,
          corredati    dalla relazione   del  rettore, dei  nuclei di
          valutazione  interna  e dei   revisori dei conti, non oltre
          quindici  giorni dopo la loro  approvazione e  comunque non
          oltre  sei    mesi  dopo     la   chiusura   dell'esercizio
          finanziario a cui si riferiscono.
            22.  Nelle  universita',  ove  gia'  non  esistano,  sono
          istituiti nuclei di valutazione interna con il  compito  di
          verificare,  mediante  analisi comparative dei  costi e dei
          rendimenti, la corretta  gestione delle risorse  pubbliche,
          la  produttivita'  della ricerca e della didattica, nonche'
          l'imparzialita'   ed    il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa. I   nuclei  determinano  i  parametri    di
          riferimento  del  controllo  anche   su indicazione   degli
          organi generali  di direzione, cui riferiscono con apposita
          relazione almeno annualmente.
            23. La relazione dei nuclei   di valutazione  interna  e'
          trasmessa  al  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  al  Consiglio   universitario
          nazionale  e alla Conferenza permanente dei rettori per  la
          valutazione  dei risultati relativi  all'efficienza e  alla
          produttivita'  delle attivita' di  ricerca e di formazione,
          e  per  la  verifica  dei    programmi  di  sviluppo  e  di
          riequilibrio  del  sistema universitario,   anche ai   fini
          della    successiva  assegnazione    delle  risorse.   Tale
          valutazione   e' effettuata dall'osservatorio permanente da
          istituire, con decreto del   Ministro, ai  sensi  dell'art.
          12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168,
          previo parere delle competenti  commissioni   parlamentari.
          La    relazione      e'    altresi'  trasmessa  ai comitati
          provinciali    della  pubblica  amministrazione,   di   cui
          all'art.  17  del  decreto-legge  13  maggio  1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203.
            24.     L'organico   di    ciascuno    degli  Osservatori
          astronomici, astrofisici  e vesuviano  e' costituito    dai
          posti   del personale  di ricerca  gia' assegnati,  nonche'
          dai  posti    di     ruolo  di     personale   tecnico   ed
          amministrativo   in servizio alla data del  31 agosto 1993,
          ivi compresi quelli per i quali   a tale data  siano  stati
          pubblicati  i  bandi   o    iniziate   le   procedure    di
          concorso.   In      vista    della  riorganizzazione  degli
          Osservatori  astronomici  e astrofisici  in un unico   ente
          denominato   "Istituto  nazionale    di   astronomia     ed
          astrofisica",  l'organico   nazionale e'   costituito dalla
          somma  delle  dotazioni     organiche      dei      singoli
          osservatori,   dai   posti  di  cui all'art. 30 della legge
          29 gennaio  1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e  16  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
          163, non ancora assegnati, e dai  posti  assegnati  vacanti
          alla  data  di  entrata in   vigore della presente   legge.
          Analogamente,    in         vista     del     riordinamento
          dell'Osservatorio      vesuviano   nell'ente     denominato
          "Istituto   nazionale    di   vulcanologia",      rimangono
          assegnati   all'Osservatorio   vesuviano   i   posti  della
          dotazione organica e i posti assegnati ai  sensi  dell'art.
          30  della  legge  29  gennaio 1986, n. 23, e quelli di  cui
          agli articoli 30,   33 e 36 del    decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
            25.  Le  dotazioni organiche  delle  istituzioni  e degli
          enti    di ricerca   sono costituite  dai posti  coperti al
          31 agosto  1993, dai posti per   la cui  copertura    siano
          stati  banditi concorsi  o iniziate procedure  entro il  31
          agosto  1993, nonche'  dai posti   previsti in  conseguenza
          di  operazioni di   rideterminazione delle piante organiche
          svolte in base alle disposizioni e  alle procedure  di  cui
          all'art.  13  dell'accordo   sindacale reso  esecutivo  dal
          decreto del  Presidente della Repubblica 12 febbraio  1991,
          n. 171.
            26.  Per il triennio 1994-1996 le  istituzioni e gli enti
          di ricerca possono procedere    ad  assunzioni  entro    il
          limite  massimo  del    15 per cento per ciascun   anno dei
          posti  non  coperti      e   comunque   nell'ambito   degli
          stanziamenti previsti per ciascun anno.
            27.  Sono  fatti salvi i  contratti previsti dall'art. 36
          della legge  20    marzo  1975,    n.  70,    e  successive
          modificazioni, e  dall'art. 23 dell'accordo  sindacale reso
          esecutivo   dal   decreto del  Presidente della  Repubblica
          12   febbraio   1991,   n.   171.   Sono    fatti    salvi,
          altresi',   i   contratti  a  tempo     determinato  presso
          istituzioni ed enti di ricerca i   cui  oneri  ricadano  su
          fondi  derivanti   da contratti con istituzioni comunitarie
          ed internazionali, nonche'   quelli derivanti  dall'art.  2
          della legge 7 agosto 1973, n. 519.
            28.  Le  modalita' di applicazione  all'Ente per le nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi  25, 26
          e  27  saranno  definite  con   decreto   interministeriale
          emanato  di  intesa  fra    il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica e il  Ministro dell'industria, del    commercio  e
          dell'artigianato".
            -  Il   comma 19,   lettera b),  dell'art. 3  della legge
          28 dicembre 1995,  n. 549   (Misure di    razionalizzazione
          della  finanza pubblica) prevede che:
            "19.  Nel   rispetto delle   competenze delle  regioni in
          merito agli interventi  volti a   rimuovere   gli  ostacoli
          di    ordine  economico    e  sociale   per   la   concreta
          realizzazione   del   diritto   agli    studi  universitari
          previsti   dalla   legge   2   dicembre  1991,  n.  390,  a
          decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:
              a) (omissis);
            b) la   quota di compartecipazione    del  20  per  cento
          degli introiti derivanti dalle  tasse di iscrizione di  cui
          al  comma 15   dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.
          537. Conseguentemente e' ridotta  del  10  per    cento  la
          tassa  minima    di  iscrizione    prevista  dal   comma 14
          dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".