Art. 4.
      Contributi universitari per le scuole di specializzazione
  1.   Le   universita'   determinano  autonomamente   i   contributi
universitari per le scuole di specializzazione.
  2.  Le universita'  determinano autonomamente  la disciplina  degli
esoneri totali e  parziali dal pagamento della tassa  di iscrizione e
dei  contributi  universitari  di   cui  al  presente  articolo,  con
particolare attenzione per  i capaci e meritevoli privi  di mezzi, in
possesso dei  requisiti per l'accesso  alle borse di  studio concesse
dalle regioni ai  sensi del decreto del Presidente  del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
  3.  Il  gettito   della  tassa  di  iscrizione   e  dei  contributi
universitari per i corsi di studio  di cui al comma 1, attivati dalle
universita',   non  e'   preso  in   considerazione  ai   fini  della
determinazione  della   contribuzione  studentesca  in   ordine  alle
disposizioni di cui all'articolo 5.
 
           Nota all'art. 4:
            - Per il testo  dell'art. 4 della legge 2 dicembre  1991,
          n. 390 si veda la nota all'art. 3.