Art. 6. Norme per le universita' non statali 1. Le universita' e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati. 2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli istituti di cui al com- ma 1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio. 3. Le universita' e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.
Nota all'art. 6: - Per il titolo della legge n. 390/1991 si veda la nota all'art. 3.