Art. 6.
                 Norme per le universita' non statali
  1. Le  universita' e  gli istituti  di istruzione  universitari non
statali,  che  rilasciano  titoli  di studio  aventi  valore  legale,
determinano  autonomamente  la tassa  di  iscrizione  e i  contributi
universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.
  2.  Gli esoneri  totali e  parziali  dal pagamento  della tassa  di
iscrizione  e  dei contributi  universitari  per  gli studenti  delle
universita' e degli istituti di cui al com-
  ma  1,  che risultino  beneficiari  delle  borse  di studio  e  dei
prestiti d'onore  di cui  alla legge  2 dicembre  1991, n.  390, sono
determinati ai  sensi della normativa  vigente in materia  di diritto
allo studio.
  3.  Le universita'  e gli  istituti di  cui al  comma 1  comunicano
annualmente  al  Ministero, entro  il  31  maggio, il  gettito  della
contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno
precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente
dalla  tassa di  iscrizione e  dai contributi  universitari nell'anno
accademico  in corso,  nonche'  la distribuzione  degli studenti  per
classi di importo nel predetto anno.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Per  il titolo della legge n. 390/1991 si veda la nota
          all'art. 3.